Onorevoli Colleghi! - L'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, rappresenta il più importante e complessivo intervento di riforma dell'amministrazione penitenziaria degli ultimi anni: esso prevede, tra l'altro, la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, e di un ruolo direttivo speciale.
      Tale delega è stata esercitata dal Governo con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che all'articolo 5 prevede l'istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e all'articolo 20 l'istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.
      Successivamente, con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è stato però attuato il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. In particolare con il citato decreto legislativo è stata esclusa la qualifica di vice commissario: ciò significa che coloro che frequentano i corsi di formazione acquistano il grado di commissario. La stessa cosa non accade, però, per la polizia penitenziaria, nella quale la frequentazione dei corsi di formazione personale si conclude con l'acquisizione della qualifica di vice commissario. Ciò crea una sperequazione tra i ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e quelli della Polizia di Stato, che l'articolo 12 della citata legge 28 luglio 1998, n. 266, voleva invece far coincidere, rendendo così necessarie le modifiche previste dalla presente proposta di legge.
      La proposta di legge modifica, infatti, il citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ridefinendo i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria, articolandoli in maniera analoga ai corrispondenti ruoli dei commissari

 

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della Polizia di Stato, così come regolati e definiti nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
      In particolare la proposta di legge non prevede più, all'interno del ruolo direttivo ordinario, la qualifica di «vice commissario penitenziario» (le cui funzioni sono attribuite al «commissario penitenziario» che ha frequentato l'apposito corso di formazione) mentre la qualifica di «commissario coordinatore penitenziario» è sostituita dalla qualifica di «vice questore aggiunto penitenziario».
      Quanto al ruolo direttivo speciale rimane la qualifica di «vice commissario penitenziario» (previa frequenza dell'apposito corso di formazione), mentre la qualifica di «commissario coordinatore penitenziario» è sostituita con quella di «vice questore aggiunto penitenziario».
      Il personale che riveste la qualifica di vice commissario e di commissario penitenziario sarà inquadrato nella qualifica di commissario capo, mentre il personale che riveste quella di commissario capo sarà inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.
      La proposta di legge, inoltre, modifica l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nella parte in cui esclude l'istituzione di ruoli dirigenziali all'interno del Corpo di polizia penitenziaria. Ciò consente di istituire il ruolo dei dirigenti, e di fissare la relativa dotazione organica, in linea con la peculiarità del Corpo di polizia penitenziaria e dell'Amministrazione penitenziaria. Il ruolo è articolato nelle tre qualifiche di: primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale.
      La presente proposta di legge costituisce, in sintesi, un passaggio necessario al fine di ottenere, nello spirito dell'intervento riformatore del 1999, un riordino equilibrato e ragionevole degli organici del Corpo di polizia penitenziaria.
 

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